La metamorfosi del mercato unico europeo: la svolta regolatoria del 2026 contro l’asimmetria informativa
La transizione dell’Unione Europea verso un modello di economia circolare e la tutela attiva dei consumatori hanno registrato una decisa accelerazione nel corso del 2026. Il fulcro di questa evoluzione è rappresentato dalla Direttiva (UE) 2024/825, nota come Empowering Consumers for the Green Transition (EmpCo), approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 28 febbraio 2024. Tale provvedimento mira a sradicare le asimmetrie informative e a purificare il mercato unico dalle pratiche commerciali sleali connesse al fenomeno del greenwashing, ridefinendo i limiti della comunicazione ambientale ed ecologica delle imprese.
Nell’ordinamento italiano, il recepimento della Direttiva (UE) 2024/825 si è perfezionato attraverso l’emanazione del Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2026 ed entrato formalmente in vigore il 24 marzo 2026. Il legislatore nazionale ha optato per un innesto sistemico delle nuove regole all’interno del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), estendendo e integrando la disciplina generale delle pratiche commerciali ingannevoli ed eludendo la necessità di creare un regime sanzionatorio separato. Il D.Lgs. n. 30/2026 stabilisce che, a fronte di un’entrata in vigore anticipata per consentire la necessaria programmazione aziendale, l’applicazione sostanziale e l’efficacia vincolante delle nuove disposizioni decorrono tassativamente dal 27 settembre 2026.
Parallelamente a questa cornice precettiva, l’iter della proposta di direttiva sulle asserzioni ambientali esplicite, la cosiddetta Green Claims Directive (COM/2023/166 final), ha subito una battuta d’arresto significativa. Nel corso del mese di giugno 2025, la Commissione Europea ha annunciato formalmente l’intenzione di ritirare la proposta legislativa, determinando l’annullamento definitivo dei negoziati di trilogo che erano previsti con il Parlamento Europeo e il Consiglio. Tale decisione è stata motivata da esigenze di semplificazione amministrativa e di riduzione degli oneri burocratici, a seguito delle forti riserve sollevate in merito ai costi sproporzionati che una verifica scientifica ex-ante avrebbe comportato per le microimprese e le piccole e medie imprese. Ciononostante, il dossier rimane inserito come pendente nel programma di lavoro della Commissione per il 2026, sebbene non si preveda una sua approvazione nel breve termine.
La mancata adozione della Green Claims Directive non attenua la severità del contesto regolatorio a giugno 2026: la Direttiva EmpCo, già pienamente recepita dal D.Lgs. n. 30/2026, possiede infatti una portata precettiva autonoma e pervasiva, idonea a rendere illecita la stragrande maggioranza dei messaggi pubblicitari correntemente diffusi sul mercato nazionale. Per quanto concerne i tempi tecnici di adeguamento concessi alle imprese per l’allineamento dei packaging e lo smaltimento delle scorte, la transizione normativa impone una precisa distinzione operativa. Dal 27 settembre 2026, l’immissione sul mercato di prodotti recanti etichette o asserzioni non conformi configurerà una violazione sanzionabile in via amministrativa. I prodotti già immessi sul mercato (ossia già fatturati e consegnati alla rete distributiva) prima di tale data potranno essere commercializzati fino all’esaurimento delle scorte fisiche, prevenendo così la distruzione di imballaggi esistenti e assecondando criteri di proporzionalità ambientale. Tuttavia, le aziende sono tenute a fornire prove documentali in merito alla datazione dei lotti di produzione e alla spedizione della merce per usufruire di tale esenzione temporale.
Lo smantellamento della retorica ambientale: la “lista nera” dei claim generici e l’obbligo di eccellenza certificata
Il D.Lgs. n. 30/2026 introduce nel Codice del Consumo una vera e propria “lista nera” delle condotte pubblicitarie collegate alla sostenibilità, modificando in via restrittiva l’articolo 23 e stabilendo divieti assoluti che prescindono da una valutazione caso per caso sull’ingannevolezza della pratica. Un pilastro fondamentale della riforma è l’interdizione totale delle asserzioni ambientali generiche qualora l’operatore economico non sia in grado di dimostrare un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione stessa. Di conseguenza, l’use in etichetta di diciture quali “eco-friendly”, “verde”, “sostenibile”, “biodegradabile”, “rispettoso dell’ambiente”, “naturale” o “amico della natura” viene tassativamente vietato, a meno che il prodotto non sia coperto da una certificazione pubblica ufficiale. Tale eccellenza deve essere comprovata dall’adesione al sistema di etichettatura ecologica dell’Unione Europea (Ecolabel UE, ai sensi del Regolamento CE n. 66/2010) o da schemi di etichettatura ecologica di Tipo I ufficialmente riconosciuti negli Stati membri ai sensi della norma UNI EN ISO 14024.
La regolamentazione subisce un inasprimento anche per quanto riguarda l’esibizione dei cosiddetti marchi di sostenibilità e delle etichette ecologiche di natura volontaria. L’apposizione di loghi, bollini o certificazioni grafiche non registrate o create direttamente dall’azienda produttrice (le cosiddette autocertificazioni o marchi privati di parte prima) è qualificata come pratica ingannevole ex lege. Per essere legittimo, un marchio di sostenibilità deve fondarsi su un sistema di certificazione strutturato che rispetti rigorosi requisiti minimi cumulativi:
- I requisiti e le condizioni del sistema di certificazione devono essere costantemente e pubblicamente accessibili a tutti gli operatori del settore.
- Lo schema deve basarsi su condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e aperte a tutti i concorrenti disposti a conformarsi ai relativi standard.
- I parametri di conformità devono essere definiti dal titolare del sistema attraverso un processo di consultazione multilaterale che coinvolga esperti indipendenti e portatori di interessi.
- Il monitoraggio della conformità dei prodotti deve essere affidato a un organismo terzo e indipendente, la cui competenza e neutralità siano formalmente garantite in conformità a norme internazionali o europee, quali l’accreditamento ai sensi dello standard ISO/IEC 17065.
Un ulteriore divieto riguarda le asserzioni ambientali basate sulla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. Il legislatore ha vietato la pratica di qualificare un prodotto come “carbon neutral”, “a impatto zero”, “clima positivo” o “a emissioni compensate” qualora tale affermazione si fondi esclusivamente sull’acquisto di crediti di carbonio generati da progetti di riforestazione o conservazione forestale esterni alla catena del valore dell’azienda. L’ordinamento stabilisce che le asserzioni di neutralità o riduzione climatica sono ammissibili solo se collegate a riduzioni reali e misurabili delle emissioni dirette e indirette generate all’interno dei processi produttivi e della catena di fornitura dell’impresa. Qualsiasi ricorso a programmi di compensazione deve essere relegato a un piano informativo meramente sussidiario, trasparente e chiaramente disgiunto dal claim principale di prodotto, per evitare che l’utente percepisca un vantaggio ecologico inesistente o sovrastimato.
La trasparenza sulla longevità dei beni: l’avviso armonizzato e l’etichettatura di durabilità e riparabilità
Il rafforzamento della trasparenza informativa nel mercato unico si realizza anche attraverso l’armonizzazione degli strumenti di comunicazione visiva dedicati alla longevità dei beni materiali. Il D.Lgs. n. 30/2026, recependo le modifiche apportate alla Direttiva 2011/83/UE, introduce nel Codice del Consumo l’obbligo di fornire ai consumatori informazioni strutturate sulla durabilità e sulla riparabilità dei prodotti, avvalendosi dei modelli definiti dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2025/1960 della Commissione del 25 settembre 2025.
L’avviso armonizzato sulla garanzia legale di conformità
L’avviso armonizzato è uno strumento grafico obbligatorio che mira ad assicurare che ogni consumatore sia pienamente edotto dell’esistenza della garanzia legale di conformità, la quale ha una durata minima di due anni sull’intero territorio dell’Unione Europea.
- Specifiche dimensionali e cromatiche: Per l’esposizione nei punti vendita fisici, l’avviso deve essere stampato in formato minimo A4. È consentito l’uso della scala di grigi per le stampe cartacee tradizionali, mentre per i contratti conclusi a distanza o tramite interfacce e-commerce l’avviso deve essere obbligatoriamente a colori, utilizzando lo spazio colore RGB.
- Parametri grafici vincolanti: I colori ufficiali di riferimento sono il blu (Pantone Reflex Blue C; CMYK: C:100%, M:80%, Y:0%, K:0%; RGB: R:0, G:51, B:153; HEX: #003399) and il bianco (HEX: #FFFFFF). L’avviso deve integrare un codice QR che reindirizzi l’utente alla sezione del portale interistituzionale “La tua Europa” dedicata ai diritti di garanzia dei consumatori nell’Unione. Il codice QR deve risultare leggibile in normali condizioni di luminosità tramite un comune dispositivo mobile.
L’etichetta armonizzata per la garanzia commerciale di durabilità
L’etichetta armonizzata costituisce un elemento visivo standardizzato col quale i produttori possono valorizzare la concessione di una garanzia commerciale di durabilità. Pur configurandosi come una scelta commerciale su base volontaria, l’adozione dell’etichetta armonizzata è soggetta a rigorose condizioni legali volte a impedirne l’uso ingannevole. La garanzia commerciale deve essere offerta direttamente dal produttore senza costi aggiuntivi, deve coprire il bene nella sua interezza e deve avere una durata superiore a due anni, in modo da non sovrapporsi né generare confusione con il periodo minimo di copertura della garanzia legale.
Le specifiche grafiche dell’etichetta armonizzata integrano, oltre al blu di riferimento, il colore giallo (Pantone Yellow C; CMYK: C:0%, M:0%, Y:100%, K:0%; RGB: R:255, G:237, B:0; HEX: #FFED00), mostrando chiaramente la durata in anni della garanzia e l’identificativo del modello del prodotto. Nelle vendite online, è ammesso il ricorso alla visualizzazione nidificata (nested display): in questo caso, l’etichetta armonizzata può comparire in formato ridotto, a condizione che l’immagine completa si palesi immediatamente al primo click del mouse, al passaggio del cursore o alla prima espansione su schermo tattile.
Obblighi informativi e contrasto all’obsolescenza programmata
Al fine di disincentivare la sostituzione precoce dei beni e favorire l’economia circolare, il D.Lgs. n. 30/2026 impone ai produttori e ai distributori (comprese le piattaforme di vendita online) precisi obblighi informativi precontrattuali relativi alle possibilità di riparazione:
- Disponibilità dei pezzi di ricambio: Le imprese devono dichiarare preventivamente il periodo di tempo durante il quale saranno resi disponibili i pezzi di ricambio necessari al ripristino delle funzionalità del bene, unitamente alle modalità per l’approvvigionamento degli stessi.
- Manuali di riparazione e strumenti: Deve essere specificata la disponibilità di manuali tecnici d’officina e di strumenti idonei alla riparazione, indicando se tali risorse siano accessibili gratuitamente o a fronte di tariffe predeterminate.
- Aggiornamenti software: Per i prodotti che incorporano elementi digitali o contenuti digitali, il produttore deve indicare chiaramente il periodo minimo durante il quale verranno forniti gli aggiornamenti di sistema. La normativa impone di distinguere tra gli aggiornamenti di sicurezza (essenziali per mantenere la conformità del bene) e gli aggiornamenti di funzionalità (non obbligatori ma migliorativi). È severamente vietato omettere informazioni circa l’eventuale impatto negativo che l’installazione di un aggiornamento potrebbe produrre sulle prestazioni complessive dell’hardware.
- Esposizione dell’indice di riparabilità: Qualora per la categoria merceologica di riferimento sia stato adottato un indice di riparabilità armonizzato a livello europeo, i rivenditori hanno l’obbligo di esporlo in modo visibile accanto al prezzo, consentendo al consumatore un raffronto immediato della facilità di disassemblaggio e riparazione del prodotto.
L’inversione dell’onere probatorio e i protocolli scientifici di validazione tecnica per l’impresa
La riforma normativa ridisegna gli equilibri del mercato unico, contrapponendo a una maggiore protezione documentale per il consumatore una serie di adempimenti operativi ed evidenze scientifiche per le imprese.
Lato consumatore: riduzione dell’asimmetria informativa e tutela documentale
La categorizzazione delle condotte di greenwashing all’interno degli articoli 21, 22 e 23 del Codice del Consumo rimuove l’onere probatorio che precedentemente gravava sui consumatori in sede di contenzioso civile o di segnalazione alle autorità. L’asimmetria informativa viene ridotta in quanto il consumatore non è più tenuto a dimostrare l’infondatezza scientifica di un’affermazione ecologica; al contrario, l’operatore economico ha l’obbligo di esibire prove documentali immediate, ordinate e conformi alla versione linguistica del mercato di destinazione.
I cittadini e le associazioni dei consumatori acquisiscono la facoltà di agire in giudizio in via documentale. Se l’azienda non è in grado di esibire tempestivamente il fascicolo di supporto a un claim pubblicitario, l’ingannevolezza della pratica commerciale si configura in via automatica, facilitando l’ottenimento di provvedimenti d’urgenza quali l’inibitoria della campagna promozionale e il ritiro dei lotti di prodotto dal mercato. Inoltre, i consumatori possono promuovere azioni di classe (class action) per richiedere il risarcimento del danno derivante da decisioni d’acquisto distorte da informazioni ambientali mendaci.
Lato impresa: protocolli tecnici di validazione scientifica
L’adeguamento ai requisiti imposti dal D.Lgs. n. 30/2026 impone alle imprese di implementare protocolli di validazione tecnica rigidi prima dell’immissione in commercio di qualsiasi bene. Le valutazioni qualitative descrittive non sono più considerate sufficienti: la liceità di un claim ambientale di prodotto deve poggiare su analisi scientifiche quantitative condotte secondo la metodologia LCA (Life Cycle Assessment), regolata dagli standard internazionali ISO 14040 e ISO 14044, o mediante la metodologia PEF (Product Environmental Footprint) definita dalla Commissione Europea.
La metodologia PEF si differenzia dalla LCA tradizionale per un livello superiore di standardizzazione e per l’applicazione delle specifiche regole di categoria (PEFCR – Product Environmental Footprint Category Rules), le quali assicurano la piena comparabilità tra prodotti concorrenti definendo rigorosamente i confini del sistema e le sorgenti di dati primari ammesse. L’analisi deve mappare l’impronta ambientale del prodotto lungo 16 categorie di impatto (tra cui il cambiamento climatico, l’uso del suolo, l’acidificazione, l’eutrofizzazione e l’esaurimento delle risorse). Il punteggio sintetico finale viene determinato applicando fattori di normalizzazione e pesatura stabiliti a livello europeo.
La presentazione di questo punteggio PEF come un singolo indicatore di anidride carbonica è considerata tecnicamente scorretta e censurabile dall’autorità di controllo, in quanto occulta gli altri vettori di impatto ambientale del prodotto. Per conformarsi operativamente alle scadenze del 2026, i dipartimenti legali e di compliance delle imprese devono strutturare un protocollo di governance interna articolato in cinque fasi sequenziali:
- Identificazione e mappatura delle regole di categoria: Verifica della presenza di una PEFCR approvata per la propria categoria merceologica (es. abbigliamento, detergenti, prodotti lattiero-caseari). In assenza di una PEFCR specifica, l’azienda deve applicare la metodologia PEF generale documentando in modo rigoroso ogni scelta metodologica.
- Raccolta dei dati primari e secondari: Acquisizione dei dati di attività reali provenienti direttamente dalla propria filiera produttiva (dati primari). Per le fases del ciclo di vita al di fuori del controllo diretto dell’azienda, è necessario ricorrere a dataset secondari validati ed ecocompatibili (EF-compliant) estratti dalla piattaforma europea EPLCA (European Platform on Life Cycle Assessment) o dal Life Cycle Data Network (LCDN). L’uso di dati non conformi comporta il rigetto dell’intera analisi in sede di verifica.
- Modellazione termodinamica e calcolo degli impatti: Elaborazione del modello del ciclo di vita del prodotto mediante software specialistici compatibili con i formati PEF, quantificando i flussi di materia ed energia per ciascuna delle 16 categorie di impatto.
- Validazione e convalida indipendente di terza parte: Sottoposizione dello studio PEF o LCA a una procedura di verifica da parte di un organismo di certificazione terzo indipendente e accreditato, per il rilascio dell’attestato di conformità scientifica.
- Istituzione del fascicolo del claim (Evidence Library): Archiviazione sistematica del rapporto di verifica, dei set di dati utilizzati e dei flussi di calcolo all’interno di un fascicolo di compliance prontamente esibibile in caso di ispezione o contestazione.
Il rischio sanzionatorio nel mercato italiano: la duplice vigilanza delle autorità
Il quadro sanzionatorio applicabile in Italia a partire dal 27 settembre 2026 si caratterizza per una severità idonea a fungere da reale deterrente contro le pratiche scorrette, coinvolgendo autorità distinte in base all’ambito della violazione.
Il controllo sulle pratiche di greenwashing (Competenza AGCM)
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è l’organo amministrativo deputato alla vigilanza e alla repressione dei fenomeni di greenwashing e delle violazioni in materia di garanzie di durabilità e riparabilità sul mercato B2C. All’esito dell’accertamento di una pratica commerciale scorretta o di una violazione dei divieti introdotti dal D.Lgs. n. 30/2026, l’AGCM esercita i poteri previsti dall’articolo 27 del Codice del Consumo:
- Sanzioni pecuniarie amministrative ordinarie: L’autorità può irrogare sanzioni pecuniarie comprese tra un minimo edittale di 5.000 euro e un massimale elevato a 10 milioni di euro.
- Sanzioni proporzionali al fatturato: Qualora l’infrazione presenti una dimensione transnazionale o arrechi un pregiudizio diffuso ai consumatori in più Stati membri dell’Unione Europea, la sanzione può essere commisurata al volume d’affari dell’impresa, con un limite massimo stabilito al 4% del fatturato annuo complessivo realizzato dal professionista in Italia o negli Stati membri coinvolti.
- Inibitoria e pubblicazione coatta: L’AGCM dispone il divieto definitivo di diffusione dei messaggi non conformi e può ordinare la pubblicazione della delibera di condanna sui quotidiani o sul sito internet dell’impresa sanzionata, a cura e spese esclusive di quest’ultima. Il mancato adempimento spontaneo a tali ordini espone l’impresa all’applicazione di astrainte amministrative (penali di mora) fino a 10.000 euro per ogni giorno di ritardo.
Le sanzioni per l’errata etichettatura degli imballaggi (Competenza delle Province)
Un alveo sanzionatorio parallelo e indipendente riguarda la conformità dell’etichettatura ambientale degli imballaggi immessi sul mercato nazionale, disciplinata dall’articolo 219, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Chiunque immetta sul mercato imballaggi privi delle indicazioni sul riciclo o della codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE è soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 5.000 euro e 25.000 euro.
Tale sanzione, ridefinita dal D.Lgs. 116/2020 rispetto alle previgenti e più onerose sanzioni comprese tra 5.200 e 40.000 euro, viene applicata ed eseguita dalle singole Province territorialmente competenti a seguito dei controlli effettuati dagli organi di polizia ambientale. Inoltre, l’omessa o errata classificazione dei rifiuti in fase di imballaggio o stoccaggio industriale può configurare violazioni dell’articolo 258 del Testo Unico Ambientale, con sanzioni da 2.600 a 15.500 euro, ovvero reati penali puniti ai sensi dell’articolo 256 con l’arresto fino a un anno e ammende fino a 26.000 euro.
Raccomandazioni operative per il mercato italiano
La transizione del mercato unico verso un regime di tolleranza zero nei confronti della comunicazione ambientale ambigua costringe le imprese italiane a un radicale ripensamento delle proprie procedure promozionali e industriali. A partire dal 27 settembre 2026, la compliance ambientale cessa di configurarsi come un elemento accessorio del brand e assume i connotati di un fattore critico di stabilità finanziaria e operativa. Per minimizzare l’esposizione al rischio sanzionatorio e reputazionale, le imprese devono adottare precise direttive strutturali:
- Sospensione immediata della fase creativa incontrollata: I dipartimenti di marketing e comunicazione non possono procedere all’elaborazione di claim, loghi o denominazioni commerciali aventi carattere ambientale in assenza di un preventivo parere favorevole rilasciato dall’ufficio legale e supportato da evidenze scientifiche preexistenti e verificate.
- Esecuzione sistematica di studi di ciclo di vita: La misurazione delle performance ecologiche deve poggiare su metodologie LCA o PEF condotte con il massimo rigore metodologico, ricorrendo esclusivamente a database EF-compliant e sottoponendo i risultati a convalida da parte di organismi di verifica terzi accreditati.
- Aggiornamento delle condizioni di fornitura: Al fine di tutelarsi lungo la filiera, le imprese devono rinegoziare i contratti con i fornitori di materie prime e semilavorati, introducendo clausole di garanzia e manleva circa la veridicità dei dati ecologici da essi trasmessi e prevedendo il ristoro integrale delle perdite in caso di sanzioni per greenwashing originate da informazioni inesatte provenienti dai partner commerciali.
- Superamento del green hushing: Sebbene il timore sanzionatorio possa indurre alcune realtà aziendali a tacere interamente in merito alle proprie politiche di sostenibilità, tale condotta è controproducente. La trasparenza e la precisione terminologica, unite a un solido sistema di certificazione indipendente, costituiscono un fattore differenziante e un vantaggio competitivo duraturo all’interno del mercato dell’Unione Europea.
Cosa cambia sulle etichette: diciture vietate e nuovi obblighi di certificazione 2026
La tabella seguente riassume le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 30/2026 nell’impianto normativo del Codice del Consumo, evidenziando le pratiche precedentemente diffuse e i rispettivi requisiti di conformità legale vigenti.
| Tipologia di Claim | Esempio Pratico Vietato (dal 27 settembre 2026) | Esempio Pratico Ammesso (previa prova scientifica) | Base Giuridica (Codice del Consumo) | Sanzione e Autorità Competente |
| Claim Ambientale Generico | “Detersivo 100% Ecologico e Sostenibile” | “Prodotto certificato Ecolabel UE (licenza IT/XXX/XX)” | Art. 23, comma 1, lett. b-ter | Da € 5.000 a € 10.000.000; competenza AGCM |
| Marchio di Sostenibilità | Logo grafico con foglia verde creato internamente dall’azienda | Marchio di certificazione terza registrato (es. ReMade in Italy, FSC, PEFC) | Art. 23, comma 1, lett. b-bis | Da € 5.000 a € 10.000.000; competenza AGCM |
| Compensazione CO2 | “Bottiglia d’acqua a impatto zero grazie alla riforestazione in Amazzonia” | “Emissioni di CO2 ridotte del 25% sul sito produttivo rispetto al 2021” | Art. 23, comma 1, lett. b-quater | Da € 5.000 a € 10.000.000; competenza AGCM |
| Estensione del Claim | “Scarpa riciclabile” (se solo i lacci sono riciclabili) | “Lacci in poliestere riciclato al 100%; suola e tomaia non riciclabili” | Art. 21, comma 1, lett. b | Da € 5.000 a € 10.000.000; competenza AGCM |
| Prestazioni Future | “Saremo ad emissioni zero entro il 2030” (annuncio puramente pubblicitario) | “Piano di decarbonizzazione al 2030 con target annui e audit indipendente di terza parte” | Art. 21, comma 2, lett. b-ter |